Decreto Agosto 06.09.2020

Decreto Agosto

Misure a sostegno dello sport per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni sopra i 10mila Euro: requisiti e esclusioni.
Team Sportsupporter
Il Decreto Agosto, nell’ambito delle misure di sostegno al mondo dello sport, ha introdotto  un apposito credito d’imposta per incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro CONI (art. 81 del D.L. 104/2020). 
Il bonus spetta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e sarà riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50% della spesa. 
Si tratta di un incentivo piuttosto importante che potrà essere utilizzato per sollevare le sorti di molte realtà sportive strutturate ed organizzate che in questo momento hanno subito importanti perdite legate al calo di entrate sia istituzionali che provenienti da sponsorizzazioni.
Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere prestata alla verifica delle condizioni per fruire del beneficio. 
Il credito d’imposta, infatti, spetta a condizione che la spesa pubblicitaria superi la misura minima di 10 mila euro, e che siano utilizzati sistemi di pagamento tracciabili. L’investimento, inoltre, deve essere effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD che svolgano attività sportive giovanili, che operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che presentino ricavi nel periodo d’imposta 2019 pari ad almeno 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Quanto al tetto massimo dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta agli investitori nel limite previsto dai regolamenti europei in tema di aiuti de minimis e comunque fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate, pari a 90 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, è previsto un limite individuale, pari al 5% del totale delle risorse. Quindi con un limite massimo di 4,5 milioni di euro.
Salvo eventuali diverse indicazioni da parte del decreto attuativo della misura, lo sponsor dovrebbe poter cumulare con il credito d’imposta del 50% anche la deduzione integrale della spesa di pubblicità. Questo significa che, laddove dovesse essere confermata questa cumulabilità, una società che investe in pubblicità, grazie a questa misura, potrebbe arrivare a recuperare dal fisco fino a quasi l’80% di quanto versato (quindi il 50 per cento del tax credit piu la deduzione IRES e IRAP). L’art. 81 del Decreto Agosto, infatti, introduce una presunzione legale tale per cui la spesa si considera deducibile come “pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte” (in analogia con quanto previsto per i corrispettivi in denaro in favore delle ASD e SSD dall’art. 90, comma 8, della l. 289/2000).
Va segnalato che sono espressamente escluse dall’ambito applicativo della disposizione le sponsorizzazioni effettuate nei confronti delle associazioni e società sportive che optano per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991. Il riferimento alle sole “sponsorizzazioni” lascia tuttavia qualche dubbio interpretativo sull’effettiva portata dell’esclusione, tenuto conto che il credito d’imposta si applica anche ad altre tipologie di spese per pubblicità. Sarebbe dunque opportuno un chiarimento in sede di conversione del decreto, così da stabilire se gli enti che applicano la L. 398/1991 siano esclusi a priori dalla misura, o solo per le somme qualificabili come sponsorizzazioni. Si tratta di una precisazione importante, considerato che sono numerose le ASD e SSD che applicano il regime della L. 398/1991 e che operano proprio nel settore delle attività sportive giovanili. 
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